Se in passato le società controllate in Italia erano esonerate dalla predisposizione di alcuni documenti relativi al transfer pricing, per il periodo d’imposta 2020 vengono invece ampliati gli obblighi e le informazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, sia per soggetti più piccoli che per società controllate o altre organizzazioni di soggetti esteri in Italia.
Abbiamo chiesto un approfondimento sul tema al dr. Mario Moretti, dottore commercialista e partner dello Studio Moretti e membro della rete di esperti Horizon Consulting, entrambi associati Camic.
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 introduce modifiche sostanziali, la cui applicazione decorre dal periodo di imposta 2020, sostituisce il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 sugli oneri documentali in tema di prezzi di trasferimento.
Il nuovo Provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente, introduce una serie di innovazioni ai requisiti della Documentazione che i contribuenti devono rispettare per poter beneficiare della cosiddetta Penal
ty Protection a partire dall’anno di imposta in corso alla data del 23 novembre 2020, ovvero dal periodo di imposta 2020 per i contribuenti con anno solare.
In particolare, il Provvedimento fornisce le nuove disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabilisce i requisiti di idoneità della stessa al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
A livello di master file, c’è una notevole estensione di questo documento, che in passato comportava invece l’esonero per le società controllate. Oggi questa semplificazione è venuta meno, motivo per cui sia le entità più piccole, anche se si tratta di semplici società controllate, sia tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, sono tenute a predisporlo.
Lo scopo della Documentazione è di fornire evidenza che le operazioni infragruppo in essa riportate siano coerenti con il principio di libera concorrenza.
Come anticipato, il Provvedimento ha allineato la struttura e i contenuti del Masterfile e della Documentazione Nazionale a quelli contenuti nell’ultima versione delle raccomandazioni dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. In termini generali:
- Masterfile
Il Masterfile deve contenere le informazioni sulle attività del gruppo multinazionale e la ripartizione globale del reddito tra le diverse entità. Tra le novità previste dal nuovo Provvedimento si segnalano:
- la descrizione dei principali fattori di generazione dei profitti del gruppo;
- la descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo;
- un focus specifico sui beni immateriali e le attività finanziarie del gruppo.
- Documentazione Nazionale
La Documentazione Nazionale integra il Masterfile con un focus sull’entità locale e contiene informazioni specifiche sulle peculiarità dell’ente locale, nonché le analisi dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni che hanno coinvolto quest’ultimo con parti correlate situate in diverse giurisdizioni.
La Documentazione, per essere considerata idonea, dovrà essere firmata elettronicamente dal Legale Rappresentante (o da un sostituto delegato) con l’apposizione della marca temporale al fine di poter garantire all’Agenzia delle Entrate la data certa di sottoscrizione che, ricordiamo, deve essere antecedente alla data di invio della dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale di riferimento. Il mancato rispetto di tale requisito non consentirà al contribuente di beneficiare della Penalty Protection.
Il Provvedimento definisce anche alcune semplificazioni per le Piccole e Medie Imprese ovvero le imprese il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro.
Alle PMI è data la possibilità di non aggiornare le analisi qualitative e quantitative riferite alle operazioni infragruppo descritte nella Documentazione Nazionale per i due anni successivi a quello in cui è stata effettuata l’analisi iniziale se i seguenti requisiti sono verificati:
- non sono intervenuti cambiamenti significativi nell’analisi di comparabilità nel periodo in esame, e
- le analisi sono condotte basandosi su dati pubblicamente disponibili.
Fonte: Studio Moretti
Fonte fotografia: Studio Moretti
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