La Corte di Cassazione ha consolidato un importante orientamento: in presenza di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ai contribuenti residenti fiscali in Italia è riconosciuta la detrazione delle imposte pagate all’estero anche se il reddito estero è stato omesso in dichiarazione.
La Cassazione conferma che gli accordi bilaterali prevalgono sul comma 8 dell’articolo 165 del Tuir, secondo il quale “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”, evitando allo Stato italiano di incorrere in violazioni del diritto internazionale pattizio.
Una svolta significativa in tema di tutele per i contribuenti e cooperazione fiscale tra Paesi.